Ascensori, servizi e impianti nel nuovo bonus barriere al 75%

Ascensori, montascale, piattaforme elevatrici, rampe, ma anche adeguamenti di servizi igienici, impianti elettrici e domotici: la legge di Bilancio 2022 ha introdotto il bonus barriere architettoniche al 75%, in vigore dal 1° gennaio 2022 per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche.

La volontà del governo è quella di ridurre al massimo gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea.

 

Il Bonus Barriere Architettoniche ed i limiti di spesa

 

Le spese sostenute nel 2022 (spese documentate sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022) per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti potranno essere recuperate, per tre quarti (75%), a scomputo delle imposte sui redditi.

L’agevolazione, se sfruttata in dichiarazione, andrà spalmata su cinque anni; in alternativa, sarà possibile optare per la cessione del credito ad altri soggetti oppure per lo sconto in fattura sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha eseguito gli interventi assistiti dal bonus.

La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:

  • euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
  • euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Stessa detrazione del 75% può essere applicata per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

 

Gli interventi agevolabili con il bonus barriere architettoniche  

 

Per ottenere la detrazione è necessario realizzare interventi che rispettino i requisiti previsti dal regolamento di cui al DM 236 del 14 giugno 1989.

Tra questi interventi ci sono:

  • l’installazione di ascensori e/o montascale;
  • la realizzazione di rampe per disabili;
  • l’adeguamento dei servizi igienici, scale, parcheggi, percorsi e balconi;
  • l’adeguamento di porte, infissi esterni, cucine ecc.

Allo scopo ricordiamo anche le seguenti norme:

  • la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (testo aggiornato e coordinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23/06/1989, n. 145 – S.O. n. 47);
  • la Circolare Ministro dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. recante “Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13” (Gazzetta Ufficiale 23/06/1989, n. 145 – S.O. n. 47).