Assemblea condominiale: si può partecipare in videoconferenza

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13/10/2020 della Legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 del Decreto Legge “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia” diventano operative le nuove norme che sono state inserite nell’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile e riguardanti le modalità di partecipazione alle assemblee condominiali mediante videoconferenza.

L’amministratore condominiale, nella comunicazione di convocazione, dovrà dare indicazione delle modalità della videoconferenza e quale sia la piattaforma utilizzata.

 

Convocazione dell’assemblea: tutto quello che è necessario sapere

 

La legge 13 ottobre 2020 numero 126, ha modificato il previgente articolo 66 sulle disposizioni attuative Codice civile e, nella novellata versione, al comma 3 recita: «L’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell’ora della stessa.

In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 del Codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati».

L’articolo 66 al suo comma 6, sancisce poi che: “Anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza.”

Tale inciso ha creato non pochi problemi interpretativi tant’è che è al vaglio la sua modifica ma nel frattempo la considerazione da fare, è che la norma parla di “partecipazione”, non di “convocazione”, quindi l’unanimità non è espressamente indicata come prerequisito per convocare l’assemblea, di conseguenza, se l’assemblea è stata già convocata, in presenza, e qualcuno chiede di poter partecipare in videoconferenza, se l’unanimità dei presenti acconsente, questa partecipazione non è vietata.

La revisione di tale inciso, già approvato in senato ed al vaglio delle camere, che dovrebbe portare alla necessità che il consenso alla partecipazione venga reso a maggioranza e non all’unanimità, sembrerebbe necessario che questo assenso sia espresso all’unanimità dei presenti all’assemblea e non comunque partecipanti al condominio.

 

Come si svolge l’assemblea telematica

 

Nell’ipotesi che l’assemblea sia stata convocata in videoconferenza, alla data a e all’ora prefissata, ci sarà un soggetto che invita gli altri alla partecipazione e una piattaforma su cui si terrà l’incontro.

È da ritenere che questo soggetto sia la persona che ha convocato (probabilmente l’amministratore) e sarà colui che avrà in collegamento gli altri.

Fatte le verifiche di apertura e nominato il Presidente e il Segretario, il convocante cederà al Presidente il potere di dare e togliere la parola per lo svolgimento dell’assemblea.

Sarà redatto un verbale, ai fini del quale è ininfluente il fatto che l’assemblea sia tenuta in videoconferenza o in presenza, salvo che per l’obbligo di darne evidenza sul verbale stesso.

 


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